Quella dell’impresa sociale, è materia riservata ad uno dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, al vaglio delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato Regioni prima dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri (attesa nelle prossime settimane).
Dei quattro decreti attuativi – ricordiamo che uno (quello sul servizio civile universale) è entrato definitivamente in vigore il 18 aprile u.s. – quello dell’impresa sociale rappresenta uno snodo certamente significativo, anche perché tenuto separato dall’amplissimo decreto sul Codice del Terzo Settore.
Ecco gli aspetti maggiormente rilevanti:
- Impresa sociale resta una ‘qualifica’ che un’organizzazione del Libro I o del Libro V del Codice Civile che possegga i requisiti fissati dalla legge, può assumere. Essa quindi non prefigura una tipologia di soggetto giuridico a sé, ma si impone appunto come qualifica giuridica in presenza di determinate caratteristiche.
- Alle Cooperative Sociali (ex L. 381/1991) viene assegnata la qualifica di impresa sociale ‘di diritto’. Questo comporterà il riconoscimento pieno del mondo della cooperazione sociale che – de facto – rappresenta la stragrande maggioranza delle organizzazioni di imprenditorialità sociale. Per altro verso, la normativa prevede alcune misure tese a promuovere lo sviluppo dell’impresa sociale, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.
- L’estensione dei settori entro cui l’impresa sociale può operare. La normativa infatti prevede già la definizione di materie che devono costituire l’ambito prevalente (almeno il 70% dei ricavi complessivi) dell’operatività dell’impresa sociale stessa. Questi settori vengono ampliati ad es. al commercio equo e solidale, al microcredito, all’housing sociale, alle attività sportive dilettantistiche, all’agricoltura sociale ecc.
- Vengono assunte specifiche misure di tipo agevolativo e relative alla parziale remunerazione del capitale nel caso in cui le imprese sociali assumano forma di società e viene integrata la normativa di settore relativa alla intermediazione finanziaria e alla raccolta di capitali di rischio da portali, estendendo la possibilità di accesso oltre che alle PMI innovative anche alle imprese sociali.
Il dibattito è in queste settimane ancora molto acceso, vi sono infatti alcuni punti su cui la stessa cooperazione sociale sembra non essere d’accordo. Ad es. uno dei punti di discussione è la limitazione dell’applicazione della normativa solo ad alcuni articoli in quanto compatibile con la 381/91 (che resta in vigore naturalmente). In questo senso l’ampliamento dei settori di operatività risulterebbe previsto per le sole imprese sociali costituite non in forma di cooperative sociali, un’evidente caso di mancata neutralità delle forme giuridiche e di discriminazione conseguente anche rispetto al mercato.
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